Il Parlamento europeo: modalità di elezione
Le norme per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo sono stabilite sia dalla legislazione dell'UE, che si applica a tutti gli Stati membri, sia dalle normative nazionali, che variano da un paese all'altro. Le norme comuni stabiliscono il principio della rappresentanza proporzionale, definiscono le soglie elettorali e precisano le attività incompatibili con l'esercizio della funzione di deputato al Parlamento europeo. Le normative nazionali determinano altri aspetti rilevanti, quali il sistema di voto specifico e il numero delle circoscrizioni.
Base giuridica
- Articolo 14 del trattato sull'Unione europea (TUE);
- articoli 20, 22 e 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, modificato da ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002;
- decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri ad eccezione della Spagna e dovrebbe entrare in vigore una volta che la Spagna completa la ratifica.
Norme comuni
A. Principi
Pur stabilendo che il Parlamento europeo sarebbe stato inizialmente composto da deputati designati dai parlamenti nazionali, i trattati costitutivi (1.1.1) ne avevano previsto l'elezione a suffragio universale diretto. Il Consiglio ha dato attuazione a tale disposizione prima che si tenessero le prime elezioni dirette nel 1979, con l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto (Atto elettorale del 1976). Ciò ha profondamente cambiato la posizione istituzionale del Parlamento europeo ed è stato il documento alla base di un'Unione europea più democratica.
Nel 1992 il trattato di Maastricht (1.1.3) ha disposto che le elezioni dovessero svolgersi secondo una procedura uniforme adottata all'unanimità dal Consiglio sulla base di una proposta elaborata dal Parlamento europeo. Tuttavia, non essendo il Consiglio riuscito a raggiungere un accordo su nessuna delle proposte, il trattato di Amsterdam ha introdotto la possibilità di adottare "principi comuni". La decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, ha modificato di conseguenza l'Atto elettorale del 1976, introducendo il principio della rappresentanza proporzionale e talune incompatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo.
Le ultime modifiche all'Atto elettorale del 1976 avrebbero dovuto essere adottate mediante decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che comprende disposizioni relative alla possibilità di esprimere il voto con modalità differenti (voto anticipato, elettronico, via internet e per corrispondenza), alle soglie minime per l'attribuzione dei seggi, alla protezione dei dati personali, alla penalizzazione del "doppio voto" ai sensi della legislazione nazionale, al voto in paesi terzi e alla possibilità di dare visibilità ai partiti politici europei sulle schede elettorali. Detta decisione non è tuttavia ancora entrata in vigore poiché la Spagna non l'ha ratificata. Tali modifiche non sono perciò applicabili.
Con il trattato di Lisbona (1.1.5) il diritto di voto e di eleggibilità ha acquisito il valore di un diritto fondamentale (articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
B. Applicazione: disposizioni comuni vigenti
1. Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini di Stati membri diversi da quello di residenza
Secondo l'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, "ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede". Le modalità di esercizio di tale diritto sono state stabilite dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/1/UE del Consiglio. È attualmente in corso una procedura di rifusione della direttiva 93/109/CE del Consiglio. Il 14 maggio 2025 la commissione per gli affari costituzionali (AFCO) del Parlamento ha approvato la sua relazione sulla proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa al diritto di voto dei cittadini mobili.
2. Sistema elettorale
A norma dell'Atto elettorale del 1976 modificato, l'elezione dei deputati al Parlamento europeo avviene a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale. Gli Stati membri possono inoltre consentire il voto di preferenza.
Oltre alla soglia minima volontaria per l'attribuzione dei seggi, pari ad un massimo del 5 % dei voti validamente espressi a livello nazionale, le recenti modifiche all'Atto elettorale del 1976, adottate mediante decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, stabilirebbero una soglia minima obbligatoria compresa fra il 2 e il 5 % per le circoscrizioni (compresi gli Stati membri a circoscrizione unica) con più di 35 seggi, negli Stati membri in cui è utilizzato lo scrutinio di lista. Tale decisione del Consiglio non è tuttavia ancora entrata in vigore.
Se la decisione del Consiglio del 2018 dovesse essere ratificata da tutti gli Stati membri, gli Stati membri che consentono il voto anticipato, il voto per corrispondenza, il voto elettronico e il voto via Internet dovrebbero garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali.
3. Incompatibilità
Conformemente all'articolo 7 dell'Atto elettorale del 1976 (quale modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio), la carica di deputato al Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del governo di uno Stato membro, membro della Commissione, giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia, membro della Corte dei conti, membro del Comitato economico e sociale, membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati comunitari per provvedere all'amministrazione di fondi dell'Unione o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa, membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo o dell'organico della Banca europea per gli investimenti nonché funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni dell'Unione europea o degli organismi specializzati che vi si ricollegano. Permangono ulteriori incompatibilità per i membri del Comitato europeo delle regioni (aggiunta nel 1997); per i membri del consiglio di amministrazione della Banca centrale europea, per il Mediatore dell'Unione europea e, soprattutto, per i membri di un parlamento nazionale (aggiunta nel 2002).
Modalità soggette alle disposizioni nazionali
Oltre alle suddette norme comuni, le normative nazionali disciplinano anche le modalità elettorali, che possono variare notevolmente, di modo che il sistema nel suo complesso può essere descritto come un sistema elettorale polimorfo.
A. Sistema elettorale e soglie
Tutti gli Stati membri devono utilizzare un sistema basato sulla rappresentanza proporzionale. Oltre alla soglia minima volontaria per l'attribuzione dei seggi a livello nazionale, pari ad un massimo del 5 %, la decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio stabilirebbe una soglia minima obbligatoria compresa fra il 2 e il 5 % per le circoscrizioni (compresi gli Stati membri a circoscrizione unica) con più di 35 seggi.
Attualmente gli Stati membri che applicano una soglia sono i seguenti: Francia, Belgio, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Croazia, Lettonia e Ungheria (pari al 5 %); Austria, Italia e Svezia (pari al 4 %); Grecia (pari al 3 %) e Cipro (pari all'1,8 %). Gli altri Stati membri non applicano alcuna soglia, sebbene la Germania abbia cercato di introdurne una. Ciononostante, con due decisioni prese nel 2011 e nel 2014, la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionali le soglie in vigore nel paese per le elezioni europee (pari inizialmente al 5 % e successivamente al 3 %). In una sentenza del 6 febbraio 2024 detta Corte ha dichiarato che la soglia che sarebbe introdotta nel diritto tedesco sulla base della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio non sarebbe incostituzionale, consentendo alla Germania di ratificare tale decisione del Consiglio.
B. Suddivisione in circoscrizioni
Alle elezioni europee la maggior parte degli Stati membri costituisce un'unica circoscrizione. Tuttavia, quattro Stati membri (Belgio, Irlanda, Italia e Polonia) hanno suddiviso il proprio territorio nazionale in varie circoscrizioni regionali.
C. Diritto di voto
In quasi tutti gli Stati membri l'età prevista per esercitare il diritto di voto è 18 anni, tranne in Austria, Belgio e Germania e a Malta, dove è 16 anni, e in Grecia, dove ne bastano 17.
Il voto è obbligatorio in quattro Stati membri (Belgio, Bulgaria, Lussemburgo e Grecia); l'obbligo si applica tanto ai cittadini dello Stato membro quanto ai cittadini di altri Stati membri dell'UE registrati.
1. Voto dei cittadini di altri Stati membri nel paese ospitante
In occasione delle elezioni al Parlamento europeo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto nel paese in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto paese (articolo 22 del TFUE). Tuttavia, la nozione di residenza varia ancora da uno Stato membro all'altro. Alcuni Stati (Estonia, Francia, Germania, Polonia, Romania e Slovenia) richiedono il domicilio o la residenza abituale sul territorio elettorale, altri (Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Slovacchia, e Svezia) che vi si soggiorni abitualmente, altri ancora che si sia iscritti all'anagrafe (Belgio, Repubblica ceca). Per poter beneficiare del diritto di voto in alcuni paesi (quali Cipro), i cittadini dell'Unione devono inoltre soddisfare il requisito di un periodo minimo di residenza. In tutti gli Stati membri i cittadini di altri paesi dell'Unione sono tenuti a registrarsi prima del giorno delle elezioni per poter esprimere il proprio voto. Il termine per la registrazione varia da uno Stato membro all'altro.
2. Voto nel paese d'origine da parte dei cittadini che non vi risiedono
Quasi tutti gli Stati membri prevedono la possibilità di votare dall'estero alle elezioni europee. Alcuni Stati membri richiedono agli elettori di registrarsi presso le autorità elettorali nazionali per poter essere ammessi a votare dall'estero per corrispondenza o presso un'ambasciata o un consolato. In altri Stati membri il voto per corrispondenza può avere luogo presso le ambasciate o i consolati. In alcuni paesi membri il diritto di voto dall'estero è concesso solo ai cittadini che vivono in un altro Stato membro (ad esempio Bulgaria e Italia). Inoltre, la maggior parte degli Stati membri prevede disposizioni speciali per i diplomatici e il personale militare in servizio all'estero.
Il fatto che alcuni cittadini di Stati membri diversi da quello di residenza possano votare sia nel paese di residenza che nel paese di origine potrebbe dar luogo ad abusi (soprattutto il doppio voto, considerato un reato in alcuni Stati membri). A tale proposito, le recenti modifiche all'Atto elettorale del 1976, adottate mediante decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, imporrebbero agli Stati membri l'obbligo di garantire che il doppio voto in occasione delle elezioni del Parlamento europeo sia soggetto a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
D. Eleggibilità
Il diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo in qualsiasi Stato membro di residenza scaturisce anche dall'applicazione del principio di non discriminazione tra i cittadini di uno Stato membro e quelli di altri Stati membri, nonché dal diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio dell'UE. Ogni cittadino dell'Unione che, pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduto da tali diritti (articolo 3 della direttiva 93/109/CE del Consiglio). Nel maggio 2025 la commissione AFCO del Parlamento europeo ha approvato la sua relazione sulla proposta della Commissione di rifusione di tale direttiva al fine di migliorare il diritto di voto dei cittadini mobili.
A prescindere dal requisito della cittadinanza di uno Stato membro, comune a tutti gli Stati membri, le condizioni di eleggibilità variano da uno Stato membro all'altro. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni (articolo 4 della direttiva 93/109/CE del Consiglio). L'età minima per candidarsi alle elezioni è di 18 anni nella maggior parte degli Stati membri; fanno eccezione il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia (21), la Romania (23), l'Italia e la Grecia (25).
E. Modalità di candidatura
In alcuni Stati membri solo le organizzazioni e i partiti politici possono presentare candidature. In altri Stati membri per la presentazione delle candidature occorre raccogliere un certo numero di firme o raggruppare un certo numero di elettori. In taluni casi è richiesto il versamento di una cauzione.
La decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo, del 22 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento, determina le modalità di assegnazione dei seggi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, TUE, in applicazione del principio della proporzionalità degressiva (1.3.3).
F. Data delle elezioni
Conformemente all'articolo 10 e all'articolo 11 dell'Atto elettorale del 1976, quale modificato, le elezioni del Parlamento europeo si tengono in uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica successiva; la data e le ore esatte sono fissate da ciascuno Stato membro. Nel 1976 il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento, ha fissato il periodo elettorale per le prime elezioni del 1979. Le elezioni successive al 1979 si sono svolte nel periodo corrispondente durante l'ultimo anno del quinquennio di cui all'articolo 5 dell'Atto elettorale (1.3.1).
Per quanto concerne le elezioni del 2014, il Consiglio, con decisione del 14 giugno 2013, ne ha spostato le date, originariamente fissate per giugno, al 22-25 maggio, onde evitare che coincidessero con le vacanze di Pentecoste, in applicazione dell'articolo 11 che sancisce quanto segue: "qualora si riveli impossibile tenere le elezioni [...] nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente". Le elezioni successive si svolgono nel periodo corrispondente durante l'ultimo anno del quinquennio (articolo 11 dell'Atto del 1976). Le elezioni del 2019 hanno pertanto avuto luogo durante la settimana dal 23 al 26 maggio. Le elezioni europee del 2024 si sono tenute tra il 6 e 9 giugno.
G. Possibilità per gli elettori di modificare l'ordine di lista dei candidati
Nella maggior parte degli Stati membri, gli elettori possono attribuire voti di preferenza per modificare l'ordine di lista dei candidati. Tuttavia, in sei Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Ungheria e Romania), le liste sono chiuse (l'attribuzione di voti di preferenza non è possibile). A Malta e in Irlanda l'elettore ordina i candidati della lista per preferenza (voto singolo trasferibile).
H. Assegnazione dei seggi resisi vacanti in corso di legislatura
In alcuni Stati membri il seggio resosi vacante è assegnato al primo dei non eletti della stessa lista (se del caso previo adeguamento in funzione dei voti ottenuti dai candidati, nei paesi in cui gli elettori possono indicare l'ordine dei candidati). In altri Stati membri i seggi vacanti sono attribuiti a supplenti e, qualora non vi siano supplenti, il criterio decisivo è costituito dall'ordine di lista dei candidati. In alcuni Stati membri, i deputati al Parlamento europeo hanno il diritto di tornare a far parte del Parlamento europeo una volta venuto meno il motivo che li aveva indotti a rimettere il mandato.
Ruolo del Parlamento europeo
A partire dagli anni '60, il Parlamento ha ripetutamente preso posizione su questioni di diritto elettorale e ha presentato proposte conformemente all'articolo 138 del trattato CE (attualmente articolo 223 TFUE). La mancanza di una procedura veramente uniforme per le elezioni al Parlamento europeo dimostra quanto sia difficile armonizzare tradizioni nazionali diverse. La possibilità di adottare principi comuni prevista dal trattato di Amsterdam ha permesso solo in parte di superare queste difficoltà. L'ambizioso obiettivo, sancito all'articolo 223 TFUE, di adottare una procedura uniforme, previa approvazione del Parlamento, non è ancora stato conseguito. I continui sforzi del Parlamento volti a modernizzare e a "europeizzare" la procedura elettorale comune hanno portato nel 1997 a una proposta di procedura elettorale uniforme, la cui sostanza è stata integrata nella decisione del Consiglio del 2002. L'11 novembre 2015 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea. L'iniziativa legislativa della commissione AFCO ha proposto emendamenti all'Atto elettorale del 1976 per rendere le elezioni europee più democratiche e accrescere la partecipazione dei cittadini al processo elettorale. Le modifiche proposte dal Parlamento sono state parzialmente accettate e integrate nella decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018. Ciononostante, il Consiglio non è riuscito a raggiungere un accordo in merito alla proposta del Parlamento di istituire una circoscrizione elettorale comune e di nominare i candidati principali per la carica di presidente della Commissione.
A seguito della sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo, il Parlamento ha votato a favore della riduzione del numero dei propri seggi da 751 a 705 dopo il recesso del Regno Unito dall'UE e della ridistribuzione di alcuni dei seggi liberati dalla Brexit tra i paesi dell'UE attualmente sottorappresentati (1.3.3). Il 13 settembre 2023 il Parlamento ha adottato una risoluzione in merito all'approvazione del progetto di decisione del Consiglio europeo che aumenta il numero di seggi al Parlamento per le elezioni del 2024 da 705 a 720.
Il 22 novembre 2012 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 che esortava i partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione nelle elezioni del 2014, al fine di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione. Tali disposizioni sono state attuate in vista delle elezioni del 2014, in occasione delle quali sono stati presentati per la prima volta i "candidati principali". Infine, in seguito alle elezioni del 2014, uno di tali candidati, Jean-Claude Juncker, è stato eletto Presidente della Commissione dal Parlamento europeo il 22 ottobre 2014. Nella sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, il Parlamento ha avvertito di essere pronto a respingere qualsiasi candidato alla presidenza della Commissione che non sia stato nominato candidato principale ("Spitzenkandidat") di un partito politico europeo in vista delle elezioni europee del 2019. Ciononostante, dopo le elezioni del 2019 Ursula von der Leyen è stata eletta Presidente della Commissione pur non essendo stata precedentemente nominata Spitzenkandidat. Il 22 novembre 2023 la plenaria del Parlamento ha votato le proposte di modifica dei trattati, compresa la revisione delle modalità di elezione della Commissione.
Nel 2003 è stato introdotto un sistema di finanziamento dei partiti politici europei, che ha altresì consentito l'istituzione di fondazioni politiche (1.3.3) a livello dell'UE. Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Al fine di garantire che i fondi pubblici siano utilizzati adeguatamente nel finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, il regolamento del 2014 è stato modificato attraverso il regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018, a seguito della risoluzione del Parlamento del 15 giugno 2017 sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo. Nella risoluzione sono state individuate talune carenze in merito al livello di cofinanziamento e alla possibilità per i deputati al Parlamento europeo di aderire a più di un partito.
Eventi recenti hanno dimostrato i potenziali rischi che la comunicazione online può comportare per i processi elettorali e la democrazia (manipolazione dei dati personali in un contesto elettorale). Per prevenire l'uso illecito dei dati personali sono state successivamente adottate nuove modifiche al regolamento del 2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo). Le nuove norme approvate dal Parlamento e dal Consiglio sono concepite per proteggere il processo elettorale dalle campagne di disinformazione online che fanno un uso improprio dei dati personali degli elettori e prevedono sanzioni finanziarie per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee che influenzano, o cercano di influenzare, deliberatamente l'esito delle elezioni europee servendosi di violazioni delle norme sulla protezione dei dati.
Nel 2021 la Commissione ha proposto una rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 con l'obiettivo di facilitare le interazioni dei partiti politici europei con i loro omologhi nazionali, aumentare la trasparenza, ridurre gli oneri amministrativi eccessivi e migliorare la sostenibilità finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tuttavia, dopo diversi triloghi nel 2022 e nel 2023, i colegislatori non hanno potuto raggiungere un accordo su un testo comune.
Inoltre, a seguito della risoluzione del Parlamento del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale, in cui quest'ultimo invita la Commissione ad esaminare la possibilità di un intervento legislativo inteso a limitare la diffusione di contenuti falsi, nell'aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo" e ha proposto un codice di buone pratiche sulla disinformazione a livello di UE, firmato da tre piattaforme online nel settembre 2018. Il piano d'azione della Commissione sulla disinformazione, del dicembre 2018, esorta le piattaforme online, tra le varie misure, a rispettare tempestivamente e in modo efficace gli impegni presi e a concentrarsi sulle azioni urgenti necessarie ai fini delle elezioni europee, tra cui l'eliminazione di profili falsi, la segnalazione delle attività di messaggistica dei cosiddetti "bot", nonché la collaborazione con i verificatori di fatti e i ricercatori per individuare la disinformazione e rendere più visibili i contenuti verificati. In vista delle elezioni europee di maggio 2019, la Commissione ha chiesto alle tre piattaforme che hanno firmato il codice di buone pratiche di riferire su base mensile in merito alle misure adottate per migliorare il controllo delle inserzioni pubblicitarie, garantire la trasparenza della pubblicità politica e tematica, nonché contrastare i profili falsi e l'uso doloso dei bot.
Nella sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee, il Parlamento ha raccomandato di esaminare i punti seguenti al fine di migliorare il processo elettorale europeo, in particolare durante la Conferenza sul futuro dell'Europa:
- nuovi metodi di votazione a distanza per i cittadini durante le elezioni europee in circostanze specifiche o eccezionali;
- norme comuni di ammissione dei candidati alle elezioni e norme comuni in materia di campagne e finanziamento;
- norme armonizzate per i diritti di elettorato attivo e passivo in tutti gli Stati membri, compresa una riflessione sull'abbassamento a 16 anni dell'età minima per votare in tutti gli Stati membri;
- disposizioni concernenti i periodi di assenza dei deputati, ad esempio in caso di congedo di maternità, congedo parentale o malattia grave.
Il Parlamento ha esortato gli Stati membri a garantire che tutti i loro cittadini che godono del diritto di voto, ivi compresi i cittadini dell'UE che vivono al di fuori del proprio paese di origine, i senza fissa dimora e i detenuti cui è concesso tale diritto in conformità delle leggi nazionali, possano esercitarlo.
Il Parlamento ha rafforzato le richieste di norme elettorali armonizzate, trasparenza delle campagne digitali e garanzie contro le ingerenze straniere.
A seguito della relazione del 15 giugno 2023 della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti (commissione PEGA), il Parlamento ha approvato la sua raccomandazione in seguito all'esame sul presunto uso di Pegasusinvitando la Commissione a istituire una task force speciale, che coinvolga le commissioni elettorali nazionali, dedicata alla protezione delle elezioni europee del 2024 in tutta l'Unione.
Il 12 dicembre 2023 la Commissione ha adottato la raccomandazione (UE) 2023/2829 relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. In tale atto, la Commissione incoraggia i partiti politici e gli organizzatori di campagne elettorali ad assumere impegni riguardo alle proprie campagne e ad adottare codici di condotta sull'integrità delle elezioni e sulla correttezza delle campagne, che includerebbero, ad esempio, l'astensione da comportamenti manipolativi che minacciano i valori, le procedure e i processi politici, o che potrebbero incidere negativamente su di essi. Di conseguenza, il 9 aprile 2024 tutti i partiti politici europei hanno firmato un codice di condotta per le elezioni del Parlamento europeo del 2024.
Riforma dell'Atto elettorale europeo
Con la sua posizione del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento ha avviato una riforma dell'Atto elettorale europeo volta a trasformare le 27 elezioni distinte e le loro norme divergenti in un'unica elezione europea con norme minime comuni. Sono in corso discussioni in sede di Consiglio sulla proposta del Parlamento del 2022, con un sostegno emergente a favore di norme minime in materia di cibersicurezza, trasparenza delle campagne ed eventuali future liste transnazionali per il 2029.
Secondo il sistema proposto dal Parlamento ogni elettore avrebbe due voti: il primo per eleggere un deputato nella rispettiva circoscrizione nazionale e il secondo per eleggerne un altro nella circoscrizione paneuropea di 28 seggi supplementari. Per garantire una rappresentanza geografica equilibrata all'interno di tali liste, gli Stati membri saranno suddivisi in tre gruppi a seconda dell'entità della loro popolazione. Le liste saranno compilate proporzionalmente con i candidati selezionati da tali gruppi. Le liste di candidati a livello UE saranno presentate da entità elettorali europee, quali coalizioni di partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori o partiti politici europei.
Altre proposte comprendono:
- il 9 maggio come giornata europea comune per le elezioni;
- il diritto di candidarsi alle elezioni per tutti gli europei di età pari o superiore a 18 anni;
- una soglia elettorale obbligatoria di almeno il 3,5 % per le circoscrizioni di 60 seggi o più;
- parità di accesso alle elezioni per tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità, e possibilità di votare per posta;
- l'obbligo di parità di genere mediante "liste chiuse" o quote;
- il diritto per i cittadini di eleggere il Presidente della Commissione sulla base del sistema dello "Spitzenkandidat", attraverso le liste paneuropee.
Sarà istituita una nuova autorità elettorale europea per vigilare su tale processo e garantire il rispetto delle nuove norme.
Come stabilito all'articolo 223 TFUE, l'iniziativa legislativa del Parlamento dovrà essere approvata all'unanimità dal Consiglio. Tornerà quindi al Parlamento affinché i deputati al Parlamento europeo possano dare la loro approvazione prima di essere approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. I negoziati con il Consiglio inizieranno non appena gli Stati membri avranno adottato le loro posizioni. Finora, tuttavia, sembra che in seno al Consiglio vi siano troppe riserve per poter dar seguito a detta proposta. Tali riserve riguardano le proposte relative a una circoscrizione elettorale a livello dell'UE basata su liste transnazionali e gli elementi della proposta che implicano un'armonizzazione del sistema elettorale utilizzato nelle elezioni europee. Le istituzioni dell'UE dovrebbero portare avanti iniziative sulla trasparenza dell'IA nella pubblicità politica, sulla cibersicurezza nelle elezioni e su un'eventuale autorità elettorale europea prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2029.
La presente nota tematica è stata redatta dal dipartimento tematico "Giustizia, libertà civili e affari istituzionali".
Joanna APAP