Il Comitato europeo delle regioni
Il Comitato europeo delle regioni è composto da 329 membri che rappresentano gli enti regionali e locali dei 27 Stati membri dell'Unione europea. Formula pareri nei casi di consultazione obbligatoria fissati dai trattati e in caso di consultazione facoltativa e, se lo ritiene opportuno, di propria iniziativa. I suoi membri non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
Base giuridica
Articolo 13, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), articoli 300 e da 305 a 307 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e varie decisioni del Consiglio relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato per il mandato di 5 anni, quali proposti dagli Stati membri.
Obiettivi
Istituito nel 1994 dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un organo consultivo che rappresenta gli interessi degli enti regionali e locali dell'Unione europea e invia pareri per loro conto al Consiglio e alla Commissione. I suoi membri possono essere, ad esempio, dirigenti di enti regionali, sindaci o rappresentanti eletti o non eletti di regioni e città dei 27 Stati membri dell'UE.
Secondo la definizione del suo mandato, il CdR è un'assemblea politica composta da rappresentanti eletti regionali e locali al servizio dell'integrazione europea. Esso assicura la rappresentanza istituzionale di tutti i territori, le regioni, le città e i comuni dell'UE.
La sua missione è quella di coinvolgere gli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo e incoraggiare in tal modo una maggiore partecipazione dei cittadini. È un organo politico che riunisce e conferisce potere ai rappresentanti eletti a livello regionale e locale in Europa e conta 329 membri e 329 membri supplenti. I membri sono scelti tra un milione di esponenti delle autorità politiche regionali e locali e, insieme, rappresentano le 300 regioni dell'UE, 100 000 enti locali e quasi 450 milioni di cittadini.
Per svolgere meglio tale ruolo, il CdR ha mirato per lungo tempo ad acquisire il diritto di adire la Corte di giustizia in caso di violazione del principio di sussidiarietà. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il CdR gode ora di tale diritto a norma dell'articolo 8 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
In base alle tre priorità politiche del CdR per il periodo 2020-2030, adottate il 15 maggio 2025, tutte le decisioni prese a livello di UE per affrontare le principali trasformazioni sociali che interessano oggi i piccoli centri, le città e le regioni devono essere adottate al livello più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà.
Priorità 1 – Coesione (economica, sociale e territoriale): rafforzare la competitività attraverso politiche basate sul territorio ed ecosistemi locali dell'innovazione; elaborare il bilancio dell'UE per il periodo successivo al 2027 in partenariato con gli enti locali e regionali; garantire transizioni giuste per gestire gli impatti socioeconomici delle transizioni verde, digitale e demografica; e affrontare la grave crisi abitativa per garantire alloggi sostenibili e a prezzi accessibili per tutti.
Priorità 2 – Resilienza: conferire la capacità di reagire alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, alle minacce alla sicurezza e all'instabilità economica e politica; rafforzare la cooperazione territoriale europea; affrontare i cambiamenti climatici attraverso l'adattamento e la mitigazione; garantire la resilienza idrica; conseguire un'energia pulita, sicura e a prezzi accessibili; costruire l'Unione europea della salute; sostenere una forte politica agricola comune e migliorare la preparazione e le capacità di difesa dell'Europa, anche attraverso l'Alleanza per la ricostruzione dell'Ucraina.
Priorità 3 – Prossimità: avvicinare l'Europa ai cittadini rafforzando la capacità delle amministrazioni locali; affrontare il cambiamento demografico attraverso la politica di coesione e soluzioni basate sul territorio; salvaguardare e rafforzare la democrazia locale e la partecipazione dei cittadini; promuovere la parità di genere in tutte le politiche dell'UE e garantire la parità di rappresentanza nella vita politica; e attuare la strategia dell'UE per la gioventù al fine di offrire ai giovani migliori opportunità di apprendimento e lavoro.
Organizzazione
A. Composizione (articolo 305 TFUE, decisione (UE) 2019/852 del Consiglio[1])
1. Numero e ripartizione nazionale dei seggi
Conformemente alle disposizioni della decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni, quest'ultimo si compone di 329 membri e di altrettanti supplenti, così ripartiti tra gli Stati membri:
- 24 per Germania, Francia e Italia;
- 21 per Spagna e Polonia;
- 15 per la Romania;
- 12 per Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Ungheria;
- 9 per Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Slovacchia;
- 7 per Lettonia, Estonia e Slovenia;
- 6 per Cipro e Lussemburgo;
- 5 per Malta.
2. Modalità di nomina
I suoi membri sono nominati per cinque anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta degli Stati membri (articolo 305 TFUE). Per il periodo dal 26 gennaio 2025 al 25 gennaio 2030, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2025/71, del 10 dicembre 2024, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato. Il mandato è rinnovabile. I membri devono essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta (articolo 300, paragrafo 3, TFUE). Ogni volta che il seggio di un membro titolare o supplente diviene vacante alla conclusione del suo mandato (ad esempio al termine del mandato regionale o locale sulla base del quale era stato candidato), si rende necessaria una decisione distinta del Consiglio.
B. Struttura (articolo 306 TFUE)
Il CdR designa tra i suoi membri il presidente e l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo. Stabilisce il proprio regolamento interno conformemente all'articolo 306 TFUE e lo sottopone all'approvazione del Consiglio. Il Regolamento interno stabilisce che il CdR deve tenere una sessione plenaria almeno ogni tre mesi, ma in genere tiene sei sessioni plenarie all'anno. Opera attualmente in sei gruppi politici, che riflettono le affiliazioni politiche dei suoi membri.
I presidenti di tali gruppi si riuniscono nella Conferenza dei presidenti, che prepara i lavori della plenaria, dell'Ufficio di presidenza e delle commissioni e facilita la ricerca di un consenso politico sulle decisioni da adottare.
Presieduta dal presidente dell'assemblea (articolo 306 TFUE), la plenaria ha tra le sue funzioni principali quella di adottare pareri, relazioni e risoluzioni, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del CdR e il suo programma politico (adottato all'inizio di ogni mandato), di eleggere il presidente, il primo vicepresidente e gli altri membri dell'Ufficio di presidenza, di costituire le commissioni specializzate all'interno dell'istituzione e di stabilire e rivedere il regolamento.
I lavori del CdR si svolgono in seno a sei commissioni specializzate, che elaborano i progetti di parere e di risoluzione da sottoporre all'approvazione della plenaria: la commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni, la commissione Politica di coesione territoriale e bilancio dell'UE (COTER), la commissione Politica economica, la commissione Ambiente, cambiamenti climatici ed energia, la commissione Risorse naturali e la commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura.
Per ragioni di efficienza, il CdR condivide alcuni servizi del suo segretariato permanente (con un organico complessivo di circa 500 persone) a Bruxelles (cfr. protocollo n. 6 sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'UE) con il segretariato del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Il CdR (sezione VII del bilancio dell'UE) ha un bilancio amministrativo di circa 128,6 milioni di EUR(bilancio 2025).
Attribuzioni
A. Formulazione di pareri su richiesta di altre istituzioni
1. Consultazione obbligatoria
Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a consultare il CdR prima di adottare decisioni in materia di:
- istruzione, formazione professionale e gioventù (articolo 165 TFUE);
- cultura (articolo 167 TFUE);
- sanità pubblica (articolo 168 TFUE);
- reti transeuropee di trasporti, telecomunicazioni ed energia (articolo 172 TFUE);
- coesione economica e sociale (articoli 175, 177 e 178 TFUE).
2. Consultazione facoltativa
Qualora lo ritengano opportuno, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento possono inoltre consultare il CdR su qualsiasi altra materia.
Quando una delle tre istituzioni suddette consulta il CdR (a titolo obbligatorio o facoltativo), essa può fissare un termine per la risposta (non inferiore a un mese a norma dell'articolo 307 TFUE). Qualora il termine scada senza che sia stato emesso un parere, essa può procedere facendo a meno del parere. Come esempio di cooperazione volontaria, nel dicembre 2020 la Commissione e il CdR hanno concordato un partenariato sull'integrazione dei migranti, con l'obiettivo di unire le forze per sostenere il lavoro di integrazione nelle città e nelle regioni dell'UE. Il partenariato si basa sull'iniziativa del CdR "Città e regioni per l'integrazione dei migranti" del 2019 e mette a disposizione dei sindaci e dei leader regionali europei una piattaforma politica per condividere informazioni e valorizzare gli esempi positivi di integrazione di migranti e rifugiati.
B. Formulazione di un parere di propria iniziativa
- Ogni volta che viene consultato il CESE, il CdR ne è informato e, se ritiene che siano in gioco interessi regionali, può anch'esso esprimere un parere sull'argomento trattato.
- In generale, il CdR può esprimere un parere ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Ha emesso ad esempio pareri di propria iniziativa nei seguenti settori: piccole e medie imprese, reti transeuropee, turismo, fondi strutturali, sanità (lotta alla droga), industria, sviluppo urbano, programmi di formazione, ambiente.
C. Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea – controllo giurisdizionale ex post
Il CdR può anche proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia al fine di salvaguardare le prerogative ad esso conferite (articolo 263 TFUE). In altre parole, può adire la Corte di giustizia ove ritenga di non essere stato consultato quando avrebbe dovuto esserlo o se le procedure di consultazione non sono state applicate correttamente (annullamento di atti (1.3.10)).
Il diritto di proporre ricorsi a norma dell'articolo 8 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al trattato di Lisbona consente al CdR di chiedere alla Corte di giustizia di accertare se un atto legislativo che rientra nella sua sfera di competenza sia conforme al principio di sussidiarietà.
Ruolo del Parlamento europeo
A norma del regolamento del Parlamento (allegato VI, punto XIV), la commissione per lo sviluppo regionale (REGI) è competente per le relazioni con il CdR, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.
L'accordo di cooperazione tra il Parlamento europeo e il CdR del 5 febbraio 2014 è stato sostituito da un nuovo accordo di cooperazione adottato il 14 maggio 2024, ma alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa tra il Parlamento, il CdR e il CESE contenute nell'accordo di cooperazione del 2014 restano in vigore.
L'accordo di cooperazione prevede, tra l'altro:
- cooperazione strategica a livello politico (ad esempio, il presidente del Parlamento partecipa una volta all'anno alla sessione plenaria del CdR e la Conferenza dei presidenti del Parlamento e quella del CdR tengono riunioni su temi di reciproco interesse);
- cooperazione legislativa (ad esempio, il Parlamento e il CdR invitano reciprocamente i propri relatori alle rispettive riunioni e audizioni e facilitano la partecipazione dei relatori del Parlamento alle riunioni dei parlamenti regionali con poteri legislativi o dei consigli comunali);
- cooperazione in materia di miglioramento della regolamentazione e sussidiarietà (ad esempio, il CdR effettua valutazioni ex ante dell'impatto territoriale o valutazioni ex post dell'attuazione territoriale di una serie di atti legislativi e programmi di spesa dell'UE); nonché
- cooperazione nella preparazione e nel seguito delle elezioni europee.
Dal 2008 la commissione REGI e la commissione COTER organizzano annualmente una riunione congiunta nel quadro dell'evento "Settimana europea delle regioni e delle città".
Christophe BEAUDOUIN